Normativa
Il quadro normativo antiriciclaggio
Aggiornato al 30 settembre 2026
Questa pagina riassume le regole antiriciclaggio in vigore in Italia e quelle che l'Unione europea ha già approvato. Serve a orientarsi. Non sostituisce i testi ufficiali, che trovate in fondo, né un parere sul vostro caso.
Chi è obbligato
L'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 divide i soggetti obbligati in cinque categorie.
- Intermediari bancari e finanziari: banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e di moneta elettronica, SIM, SGR, intermediari iscritti all'albo dell'articolo 106 del Testo unico bancario, Cassa depositi e prestiti, imprese e intermediari assicurativi dei rami vita, fiduciarie iscritte all'albo, consulenti finanziari, prestatori di servizi per le cripto-attività. L'elenco della legge è più lungo.
- Altri operatori finanziari: fiduciarie non iscritte all'albo, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambiavalute.
- Professionisti: commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, chi presta servizi in materia di contabilità e tributi (anche CAF e patronati), revisori legali. Notai e avvocati quando compiono operazioni finanziarie o immobiliari per conto del cliente, o lo assistono in operazioni immobiliari, finanziarie e societarie.
- Altri operatori non finanziari: chi commercia opere d'arte e cose antiche, gli operatori professionali in oro, gli agenti immobiliari, chi custodisce e trasporta valori, i mediatori civili, chi recupera crediti per conto di terzi.
- Prestatori di servizi di gioco: gioco online e su rete fisica in concessione, case da gioco.
Sono obbligati anche i prestatori di servizi relativi a società e trust la cui attività è soggetta a un regime nazionale di licenza o registrazione (comma 6-bis).
Che cosa devono fare
Valutare il proprio rischio di riciclaggio e dotarsi di organizzazione, procedure e controlli proporzionati (articoli 15 e 16).
Fare l'adeguata verifica della clientela (articoli 17 e seguenti): identificare il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo (articolo 20), capire scopo e natura del rapporto, controllarlo finché dura. La verifica si semplifica dove il rischio è basso (articolo 23) e si rafforza dove è alto (articolo 24), per esempio con le persone politicamente esposte o con i clienti legati a paesi terzi ad alto rischio.
Astenersi dal rapporto o dall'operazione quando l'adeguata verifica non si può completare (articolo 42).
Conservare documenti, dati e informazioni per dieci anni dalla fine del rapporto, della prestazione professionale o dall'operazione occasionale (articolo 31).
Segnalare all'UIF le operazioni sospette senza ritardo, quando possibile, prima di eseguirle (articolo 35), e senza far sapere al cliente o a terzi l'avvenuta segnalazione (articolo 39).
Trasmettere all'UIF le comunicazioni oggettive, dove previste (articolo 47).
Chi vigila
Le autorità di vigilanza di settore, cioè Banca d'Italia, IVASS e Consob, dettano le disposizioni attuative e controllano i soggetti di loro competenza. Per i professionisti lo fanno gli organismi di autoregolamentazione, come gli ordini professionali.
L'UIF, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, opera presso la Banca d'Italia. Riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette, pubblica gli indicatori di anomalia e le istruzioni per segnalare.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione e si avvale del Comitato di sicurezza finanziaria. La Guardia di finanza, con il Nucleo speciale di polizia valutaria, e la Direzione investigativa antimafia approfondiscono le segnalazioni.
Fuori dall'Italia il GAFI fissa gli standard internazionali, le sue 40 Raccomandazioni, e valuta i sistemi dei singoli paesi. In Europa c'è ora anche l'AMLA, di cui si parla più sotto.
Le disposizioni della Banca d'Italia e dell'UIF
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (30 luglio 2019), modificate nel 2023 ed estese nel 2025 ai prestatori di servizi per le cripto-attività.
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni (26 marzo 2019), aggiornate più volte dal 2023.
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni (2020).
- UIF: gli indicatori di anomalia (provvedimento del 12 maggio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024), le istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette e quelle sulle comunicazioni oggettive.
Il nuovo quadro europeo
Nel 2024 l'Unione ha approvato tre atti che cambiano la struttura delle regole.
Il regolamento (UE) 2024/1624 porta gli obblighi dei soggetti obbligati in un regolamento, uguale e direttamente applicabile in tutta l'Unione. Si applica dal 10 luglio 2027; ad agenti calcistici e società calcistiche professionistiche dal 10 luglio 2029.
La direttiva (UE) 2024/1640, la sesta, riguarda le autorità di vigilanza, le unità di informazione finanziaria e i registri dei titolari effettivi. Va recepita entro il 10 luglio 2027; per alcune disposizioni sono previste scadenze diverse. Dalla stessa data è abrogata la direttiva (UE) 2015/849.
Il regolamento (UE) 2024/1620 istituisce l'AMLA, l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con sede a Francoforte. Si applica dal 1° luglio 2025. L'AMLA coordina le autorità nazionali e dal 2028 vigilerà direttamente su un gruppo ristretto di enti creditizi e finanziari: quelli con un profilo di rischio elevato che operano in più Stati membri. La prima selezione comincia entro il 1° luglio 2027.
Fino al 10 luglio 2027 gli obblighi restano quelli del decreto del 2007 e delle sue disposizioni attuative, che andranno adeguati al nuovo quadro.
Le sanzioni
Le sanzioni amministrative del decreto 231/2007:
- adeguata verifica omessa (articolo 56), conservazione omessa o tardiva (articolo 57): 2.000 euro; se le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche o plurime, da 2.500 a 50.000 euro;
- operazione sospetta non segnalata (articolo 58), salvo che il fatto costituisca reato: 3.000 euro; nei casi gravi, ripetuti, sistematici o plurimi, da 30.000 a 300.000 euro. Se la violazione ha prodotto un vantaggio economico, il massimo può salire fino al doppio del vantaggio e comunque non essere inferiore a 450.000 euro; se il vantaggio non è determinabile, può arrivare fino a un milione di euro;
- banche e intermediari finanziari (articolo 62), per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime: da 30.000 a 5.000.000 di euro, oppure il 10% del fatturato complessivo annuo, quando questo importo supera 5 milioni e il fatturato è determinabile. Chi ha funzioni di amministrazione, direzione o controllo risponde da 10.000 a 5.000.000 di euro e può essere interdetto dalla funzione da sei mesi a tre anni.
Le sanzioni penali dello stesso decreto (articolo 55):
- chi falsifica i dati dell'adeguata verifica o della conservazione, chi usa dati falsi e il cliente che li fornisce: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro;
- chi rivela al cliente o a terzi che è stata fatta una segnalazione: arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
Nel codice penale, il riciclaggio (articolo 648-bis) e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter) sono puniti con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. L'autoriciclaggio (articolo 648-ter.1) con la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena aumenta se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, e per l'autoriciclaggio anche bancaria o finanziaria. Diminuisce quando il denaro viene da reati meno gravi.
Anche l'impresa risponde di questi reati (decreto legislativo 231/2001, articolo 25-octies): sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, da 400 a 1.000 quando il reato da cui provengono i beni è punito con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, e sanzioni interdittive fino a due anni.
Fonti
Consultate il 30 settembre 2026.
- EUR-Lex: regolamento (UE) 2024/1624, direttiva (UE) 2024/1640, regolamento (UE) 2024/1620.
- Normattiva: decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; codice penale, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 25-octies.
- Banca d'Italia: archivio delle norme antiriciclaggio.
- UIF: indicatori di anomalia.